1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto seruizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, disciplinata dagli artt. 32-51 nouies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. "Codice del Turismo", in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiua UE n. 2015/2302, nonch8 dalle disposizioni del Codice Ciuile in tema di trasporto, appalto di seruizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Nauigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore
del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esecuzione delle rispettiue attiuita in base alla normatiua amministratiua applicabile. L'organizzatore e il uenditore stabiliti sui territorio italiano deuono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilita ciuile a fauore del uiaggiatore per il risarcimento dei danni deriuanti dalla uiolazione dei rispettiui obblighi assunti con i rispettiui contralti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicuratiue a garanzie bancarie che, nei casi di insoluenza o fallimento dell'organizzatore o del uenditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del uiaggiatore, il rimborso del prezzo uersato per I'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del uiaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del uiaggiatore, nonch8, se necessario, il pagamento del uitto e dell'alloggio prima del rientro.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si
intende per:
a) Organizzatore di viaggio: un
professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista conformemente alla lettera, numero 2.4) del D.Lgs. 62/2018;
b) Venditore: il professionista
diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da
un organizzatore;
c) Professionista: qualsiasi
persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei
contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo
nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che
agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai
sensi della normativa vigente;
d) Viaggiatore: chiunque intende
concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in
base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 62/2018.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico
è la seguente:
“combinazione di almeno due
tipologie di servizi turistici di:
- trasporto;
- alloggio;
- noleggio veicoli o altro
servizio turistico ai fini del medesimo viaggio; qualora combinati da un unico
professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli
fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita,
oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto
denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati
entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi
collegati di prenotazione on-line”.
Restano escluse dalla definizione
di pacchetto turistico le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal
trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza, ovverosia non
costituiscano almeno il 25% del prezzo/valore della combinazione.
Il viaggiatore ha diritto di
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al
Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di
Contratto.
Si intende "servizio
turistico collegato" almeno due tipi diversi di servizi turistici
acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non
costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista
agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto
con il proprio punto vendita, la selezione distinta e iI pagamento distinto di
ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) I’acquisto mirato di
almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando
tale acquisto è concluso entro Ie 24 ore dalla conferma della prenotazione del
primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE -
SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di
realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione
amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza
assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del
catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di
sostituzione del viaggiatore;
- parametri e criteri di
adeguamento del prezzo del viaggio.
L’organizzatore inoltre informerà
i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005. In ogni caso
l’organizzatore e/o il venditore prima della conclusione del contratto,
forniranno ai viaggiatori, un modulo informativo standard, nonché le necessarie
informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti,
tra le quali a titolo esemplificativo ma non tassativo:
1) la destinazione o le
destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative
date e, se é incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e
le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno,
la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui
l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il
venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e
ritorno.
3) l'ubicazione, le
caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o
altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati
al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative
del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati
i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza
sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o, quali ad esempio, in merito
alla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a
persone con mobilità ridotta.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod.
Cons. prima dell’inizio del viaggio.
II viaggiatore ha diritto a una
copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato
alla contemporanea presenza fisica delle parti. II viaggiatore deve comunicare
al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si
considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per
iscritto nel contratto ed accettate dall'organizzatore.
I documenti di viaggio (es.
voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza
e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con se durante il viaggio, per
poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri
eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore.
II viaggiatore è tenuto a
verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul
contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali
errori. II viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei
partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fissata
al 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui,
prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo
(Condizioni Integrative - Pagamenti).
Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la
risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico
è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il
costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà
riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul
prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
Per gli annullamenti diversi da
quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del viaggiatore del pacchetto turistico alternativo
offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di
viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. RECESSO DEL VIAGGIATORE
Il viaggiatore può recedere dal
contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al
precedente art. 8 in misura eccedente l’8%;
- modifica in modo significativo di
uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal viaggiatore.
Nei casi di cui sopra, il
viaggiatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto
turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola
parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso. Il viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Al viaggiatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitate- indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art. 7 comma 1- il costo individuale di gestione pratica, le penali di
seguito indicate:
A) 10% all’atto della
prenotazione fino a 30 giorni* prima della partenza.
B) 25% da 29 a 15 giorni* prima
della partenza
C) 50% da 14 a 9 giorni* prima
della partenza
D) 75% da 8 a 4 giorni* prima
della partenza, nessun rimborso dopo tale termine.
E) Dalla indicazione della
percentuale di penale sopra indicata, sono esclusi i viaggi che includono
l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più
restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non rimborsabili e quindi
seguiranno la penale imposta dalla regola tariffaria.
F) Nel caso dei gruppi
precostituiti le penali da recesso verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
*(giorni lavorativi, sabato
escluso)
10.1 MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima dell’inizio del
pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del
contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia
riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza.
L’organizzatore comunica la
modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del
pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o
più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui
all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del
pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il
viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può
accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire
al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza
ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto
durevole:
a) delle modifiche proposte di
cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del
comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro
il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua
decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della
mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e
dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto
di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a
un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal
contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti
i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10.2 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la
partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
Fatto salvo il disposto di cui
agli artt. 91 e ss. D.Lgs. 206/2005, i servizi richiesti dal Cliente e
confermati dal Tour Operator non possono essere variati una volta raggiunta la
destinazione, il Cliente potrà richiedere in loco eventuali cambiamenti
assumendosene, però, la responsabilità economica ed operativa. Il costo di tali
variazioni dovrà essere regolato in loco una volta avute le debite conferme da
parte dell’operatore.
11. SOSTITUZIONI
Il viaggiatore rinunciatario può
farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia
informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri
servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi
all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il
cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente
articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in
scheda tecnica.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Nel corso delle trattative e
comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla
data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio.
In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere
imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il
venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la
situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il
viaggiatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2)
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a
formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il
viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il viaggiatore comunicherà
altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione. Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e
l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza,
intolleranze alimentari, disabilità, ec) e a specificare esplicitamente la
richiesta di relativi servizi personalizzati.
13. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale
delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL
VENDITORE E DELL’ORGANIZZATORE
Il venditore è responsabile
dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia
resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga,
dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo
alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività
professionale.
L’organizzatore risponde dei
danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in
materia.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può
essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli art. 94 e 95 del Codice
del Consumo.
16. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a
prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
17. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato
l’inadempimento contrattuale. Il viaggiatore dovrà altresì - a pena di
decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel
prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare
un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti
e malattie.
19. GARANZIE AL VIAGGIATORE
19.1. L'organizzatore e il
venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi
contratti.
19.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per I’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con Ie modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo. A tale scopo ONLINETOURS ITALIA S.R.L. ha stipulato idonea polizza assicurativa.
19.3 Le medesime garanzie sono
prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il
rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui
un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia
effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
20. FORO COMPETENTE / CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente
dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede il
Tour Operator. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le
controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del
contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da
tanti arbitri quante sono le parti in causa più una che funge da Presidente
nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza del Presidente del
Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha
sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà
ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
CONDIZIONI INTEGRATIVE -
Pagamenti
All’atto della prenotazione verrà
versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e, se previsti,
gli interi diritti di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato 30
giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni
precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al
momento dell’iscrizione. La mancata osservanza di queste condizioni da parte
del cliente autorizza l’organizzatore ad annullare le prenotazioni anche se già
confermate. Per ogni variazione verrà addebitato l’importo di EURO 30,00.
ONLINETOURS ITALIA non riconoscerà alcun rimborso a chi interrompesse per
qualsiasi ragione il soggiorno, a meno che la Direzione del complesso non gli
abbia rilasciato una dichiarazione scritta in cui si riconosca il diritto di
tale rimborso. ONLINETOURS ITALIA non può rispondere di eventuali guasti
improvvisi ed imprevedibili, avvenuti per mutata gestione o per necessità
imprescindibili dei proprietari dei vari complessi.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo
anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e
le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva
convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla
propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i
passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente
Società.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto
l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da
quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì
applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.)